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Fedeli ai genitori: “Andate a prendere i vostri figli a scuola”

Il ministro del MIUR, intervistata a Tagadà su La7, ha affermato che “l’autonomia è importante ma si può sperimentare anche di pomeriggio. E se i genitori non possono, vadano i nonni fuori scuola, è così piacevole per noi nonni farlo…”.

Gli studenti minori di 14 anni vanno consegnati a un maggiorenne alla fine delle lezioni. I genitori che la pensano diversamente, secondo la ministra Fedeli, dovranno farsene una ragione e trovare soluzioni alternative se non possono prenderli loro al termine dell’orario scolastico.

“Le scelte dei presidi sono collegate a leggi dello Stato italiano. Per cambiarle serve un’iniziativa parlamentare”. La ministra dell’Istruzione, interviene così sul dibattito relativo all’obbligo di vigilanza sui minori all’uscita dagli istituti scolastici, anche in seguito a una recente ordinanza della Cassazione.

La vicenda su cui la suprema Corte ha espresso la sentenza è relativa alla morte di un ragazzino di 11 anni a Firenze quindici anni fa. Era uscito da scuola ed è stato investito da un autobus. La Cassazione ha ritenuto che il coinvolgimento di un minore in un incidente fuori dal perimetro scolastico non esclude la responsabilità della scuola. Secondo i giudici l’obbligo di vigilanza in capo all’amministrazione scolastica, discendeva da una precisa disposizione del Regolamento d’istituto, ma il ministero dell’istruzione precisa che la responsabilità della scuola sussiste non solo se il Regolamento di istituto impone al personale scolastico compiti di vigilanza: “In realtà – si legge in una nota del ministero di Viale Trastevere – la responsabilità della scuola si ricollega più in generale al fatto stesso dell’affidamento del minore alla vigilanza della scuola”.

La differenza tra un alunno delle scuole medie e uno delle superiori è nell’art. 591 del codice penale, che recita testualmente: “Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici […] e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni”. Nel codice penale è specificato che per i minori di quattordici anni è prevista una presunzione assoluta di incapacità e a nulla servirebbero le cosiddette “liberatorie” firmate dai genitori che solleverebbero la scuola da ogni responsabilità.

Quindi allo stato attuale l’unica cosa possibile è una correzione della legge che permetta al genitore di sollevare completamente la scuola dalle responsabilità di affido.

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