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Inpgi: natura subordinata nei rapporti di lavoro per corrispondenti locali

Il Tribunale di Roma, novembre 2017, ha confermato in favore dell’Inpgi, il diritto di 4 giornalisti pubblicisti di ricevere i contributi previdenziali per circa 100.000 €.

Viene sottolineata, per i corrispondenti locali, la natura subordinata dei rapporti di lavoro con una società editrice di un quotidiano locale, grazie anche alla solidità delle prove presentate al giudice e acquisite dai funzionari di vigilanza. In particolare sono state pregnanti le dichiarazioni circostanziate dei collaboratori e dei dipendenti, e alcuni documenti che accertavano la copertura informativa del territorio di rispettiva competenza e la quotidianità dell’apporto informativo reso dai giornalisti.

Nella sentenza si legge che l’Inpgi ha “correttamente individuato la natura subordinata dei rapporti di lavoro instaurati di fatto tra l’azienda e i giornalisti come confermato dall’istruttoria dibattimentale, sulla base della presenza di tutti gli indici rivelatori della natura subordinata del rapporto di lavoro e dello svolgimento di attivita’ giornalistica secondo le modalita’ tipiche della figura del corrispondente. In particolare, all’esito del giudizio e’ emerso con chiarezza lo “stabile incarico da parte del quotidiano con una retribuzione fissa mensile, la continuita’ delle prestazioni, i quasi quotidiani contatti telefonici con la direzione del giornale, lo stabile inserimento del giornalista nell’organizzazione aziendale consistente nell’affidamento sulla permanenza della disponibilita’ del corrispondente, che assicura la tempestivita’ dell’informazione in relazione ad avvenimenti rilevanti”. I quattro giornalisti avevano garantito una stabile e tempestiva copertura dell’informazione, con cadenza pressoche’ quotidiana, in una determinata zona geografica priva di redazione e pertanto avrebbero dovuto essere correttamente assunti dal datore di lavoro ed inquadrati con la qualifica di corrispondente ex art. 12 CCNLG”.

Quindi secondo la Corte le attività svolte dai “collaboratori autonomi”, di cui tre con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e uno titolare di Partita IVA, sono state valutate correttamente dai funzionari dell’Inpgi.

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